Art. 3.
(Pornografia minorile).

      1. Al primo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, le parole: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque impiega minori degli anni diciotto in una esibizione pornografica

 

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o per produrre materiale pornografico».